1. Il commercio equo e solidale è un'attività di cooperazione economica e sociale, svolta con produttori di beni o di servizi di aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo organizzati in forma collettiva, allo scopo di
a) il pagamento di un prezzo equo;
b) misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto o del servizio realizzati dal produttore o dei suoi processi produttivi, nonché a favore dello sviluppo della comunità locale cui il produttore appartiene;
c) il progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione;
d) la trasparenza della filiera anche nei confronti dei terzi;
e) l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettarne i diritti sindacali.
2. La proposta contrattuale del committente deve essere accompagnata dall'offerta del pagamento di una parte rilevante del prezzo al momento dell'ordine. Nel caso in cui il produttore rinunci a tale offerta, l'accordo di cui al comma 1 deve darne espressivamente atto, indicandone i motivi.