Art. 2.
(Commercio equo e solidale).

      1. Il commercio equo e solidale è un'attività di cooperazione economica e sociale, svolta con produttori di beni o di servizi di aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo organizzati in forma collettiva, allo scopo di

 

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consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato, quando l'attività sia realizzata mediante accordi di lunga durata che prevedono i seguenti requisiti:

          a) il pagamento di un prezzo equo;

          b) misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto o del servizio realizzati dal produttore o dei suoi processi produttivi, nonché a favore dello sviluppo della comunità locale cui il produttore appartiene;

          c) il progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione;

          d) la trasparenza della filiera anche nei confronti dei terzi;

          e) l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettarne i diritti sindacali.

      2. La proposta contrattuale del committente deve essere accompagnata dall'offerta del pagamento di una parte rilevante del prezzo al momento dell'ordine. Nel caso in cui il produttore rinunci a tale offerta, l'accordo di cui al comma 1 deve darne espressivamente atto, indicandone i motivi.